Statuto Italia4Blockchain

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA 4(for) BLOCKCHAIN

Gli Articoli dello Statuto

Articolo 1

Denominazione e sede

Articolo 2

Oggetto

Articolo 3

Fondo comune

Articolo 4

Associati

Articolo 5

Organi sociali

Articolo 6

Assemblea degli associati

Articolo 7

Consiglio Direttivo

Articolo 8

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Articolo 9

Collegio revisore dei conti

Articolo 10

Collegio dei probiviri

Articolo 11

Collegio Nazionale

Articolo 12

Sanzioni per gli associati

Articolo 13

Sedi territoriali

Articolo 14

Gratuità delle cariche elettive

Articolo 15

Logo dell’Associazione

Articolo 16

Altre disposizioni

Indice

Articolo 1

Denominazione e sede

1.1 È costituita l’Associazione delle Imprese, consulenti, professionisti, studenti, studi professionali, startup, Pubblica Amministrazione, No Profit, università, docenti, ricercatori universitari, reti d’impresa e cittadini attivi nello sviluppo, formazione, promozione, divulgazione, studio e ricerca sulla tecnologia Blockchain in Italia. L’associazione, nell’ambito del sistema di libera economia di mercato vigente, opera al fine di favorire il progresso degli imprenditori e cittadini italiani, promuovendo maggiore solidarietà e collaborazione tra i soci nonché curando i precisi interessi settoriali nell’ambito economico, politico, sociale e culturale.

1.2 La denominazione dell’Associazione potrà essere variata con delibera dell’Assemblea degli Associati ai sensi del successivo art. 7. ed ha durata illimitata.

1.3 La sede dell’Associazione è fissata nell’ambito del Comune di Milano. È attribuita al Consiglio Direttivo la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie o rappresentanze nel territorio dello Stato italiano o di altri paesi dell’Unione Europea.

Articolo 2

Oggetto

2.1 L’Associazione, nella propria autonoma responsabilità, si propone di realizzare gli scopi istituzionali, attraverso la rappresentanza, la promozione delle categorie, la formazione, l’azione sociale e l’organizzazione dei servizi ed eventi al fine di promuovere la più ampia diffusione della tecnologia Blockchain e DLT e di rappresentare gli interessi e le istanze di tutti gli associati come di seguito:
la rappresentanza degli associati, tutelandone gli interessi in tutte le sedi e promuovendone l’attività;
la promozione dell’attività di formazione dei lavoratori autonomi e dipendenti, degli imprenditori e dei cittadini, a tutela dei valori morali, civili e per la qualificazione e riqualificazione professionale;
la promozione e l’organizzazione di un Centro Studi, rappresentativo del mondo economico, delle imprese, dei lavoratori autonomi e dipendenti per l’elaborazione di progetti, anche legislativi, per l’esame delle proposte governative, parlamentari, sindacali e la formazione di rilievi e controproposte, per promuovere interviste, conferenze e tavole rotonde sulle varie problematiche ed opportunità della tecnologia Blockchain e DLT e di un Comitato Scientifico esprimente pareri e formulante proposte al Consiglio Direttivo ed all’Assemblea generale, particolarmente per l’attività di promozione , certificazione e di studio dell’Associazione;
la rappresentanza e tutela dei lavoratori autonomi, dipendenti e delle imprese, nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, sociali, economiche a livello nazionale ed internazionale intervenendo anche attraverso le proprie organizzazioni territoriali e di settore per garantire la tutela e rappresentanza a tutti i livelli. A tal fine saranno coordinate le iniziative delle proprie organizzazioni territoriali e di settore e saranno stabilite in piena collaborazione ed intesa con queste, indirizzi nazionali, ciò allo scopo di garantire la direzione nazionale unitaria dell’azione di rappresentanza;
la stipula e lo studio, anche attraverso altre organizzazioni di settore, di nuove proposte innovative per accordi e contratti collettivi di lavoro nel settore delle DLT, fornendo la relativa assistenza alle associazioni territoriali e di settore interessato;
svolgere attività editoriali conformi ai propri fini statutari;
sviluppo e/o produzione e/o distribuzione e/o commercializzazione in ogni forma di software o sistemi/reti informatici/informatiche basati/e sulla tecnologia Blockchain, DLT o altri protocolli analoghi o similari ovvero hardware o macchinari funzionali all’impiego della medesima tecnologia;
lo svolgimento di servizi comunque connessi ai possibili impieghi della tecnologia Blockchain o DLT di altri protocolli analoghi o similari, inclusi i servizi di deposito fiduciario, di gestione di wallet , di cambio e/o compravendita di criptovalute e similari;
studio e ricerca sulla tecnologia Blockchain e DLT o altri protocolli analoghi o similari e le relative applicazioni;
consulenza e/o formazione, anche in ambito tecnico, economico, commerciale, giuridico e/o fiscale, in relazione ai possibili impieghi della tecnologia Blockchain e DLT o di altri protocolli analoghi o similari.
convenzioni con università publiche e private ed enti di formazione accreditati nazionali, , regionali, provinciali o comunali oppure altre associazioni di categoria o reti d’imprese e consorzi al fine di attivare percorsi formativi mirati alla creazione di nuove figure professionali nell’ambito delle tecnologie DTL.
proposizione di norme e regolamenti nei confronti delle istituzioni al fine di rendere fruibile anche in italia la creazione di innovativi strumenti d’investimento che utilizzino tale tecnologia. (ICO, STO, Stable coin etc..)
creazione di consorzi tra gli associati e non per creare nuove reti blockchain pubbliche o private sulle quali offrire nuovi servizi agli associati e non associati.
Partecipare a bandi italiani, europei e transnazionali assieme ad altri enti, imprese, consorzi , organizzazioni varie, università al fine di promuovere progetti e servizi , anche di formazione , innovativi in ambito DLT e blockchain.

Articolo 3

Fondo comune

3.1 L’Associazione è dotata di un fondo comune costituito dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dagli Associati, dalle elargizioni raccolte presso gli Associati medesimi ed i terzi, nonché dagli incassi rinvenienti dall’eventuale esercizio delle attività accessorie di cui al precedente art. 2, comma 4.

3.2 Le somme costituenti il fondo comune possono essere impiegate unicamente per il perseguimento dell’oggetto dell’Associazione.

3.3 Le quote di adesione, le quote annuali, le elargizioni degli Associati e di terzi ed i proventi derivanti dall’eventuale esercizio delle attività accessorie di cui al precedente art. 2, comma 4, potranno essere raccolti, anche in quota parte, in criptovaluta secondo le determinazione del Consiglio Direttivo.

3.4 Le somme in denaro costituenti il fondo comune, secondo le decisioni del Consiglio Direttivo, potranno essere depositate in apposito conto corrente bancario con operatività on-line . Al fine di assicurare la massima trasparenza nella gestione del conto, a tutti gli Associati potrà essere consentito di verificare le movimentazioni e le giacenze del contocorrente con modalità da convenirsi in funzione delle disposizioni bancarie. trasparenza corrispondenti saranno adottate anche in relazione alle somme raccolte in criptovaluta .

Articolo 4

Associati

4.1 Possono aderire all’Associazione:
a) tutte le persone fisiche: con cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea, Svizzera UK , Norvegia , Albania ,Russia, Israele, EAU , città del Vaticano, America Latina, Stati Uniti, Singapore e tutti di Paesi per i quali non ci sia conflitto con la legislazione italiana ;
che abbiano compiuto almeno diciotto anni e non sia soggetto ad alcuna procedura concorsuale, anche se tale da consentire la continuazione dell’esercizio della propria attività;
per le quali non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato con condanna per reati dolosi il cui compimento sia incompatibile con gli scopi dell’Associazione;
b) tutte le persone giuridiche o altri enti Pubblici e privati, anche privi di personalità giuridica:
con sede legale o secondaria in uno dei paesi dell’Unione Europea, Svizzera UK , Norvegia , Albania ,Russia, Israele, EAU , città del Vaticano, America Latina, Stati Uniti, Singapore e tutti di Paesi per i quali non ci sia conflitto con la legislazione italiana e che siano legalmente esistenti e non siano soggetti ad alcuna procedura concorsuale, anche se tale da consentire la continuazione dell’esercizio della propria attività;

4.2 Il soggetto che intenda essere associato deve:
a) sottoscrivere una richiesta di adesione , anche online, certificando la richiesta sulla blockchain, dichiarando ed accettando integralmente lo statuto, sotto la propria responsabilità, ed in particolare la sussistenza dei requisiti di cui al punto 4.1 lettera a;
b) versare al fondo consortile la quota di adesione e la quota associativa annuale determinate dall’Assemblea degli Associati in occasione dell’approvazione del bilancio annuale.

4.3 L’adesione di nuovi Associati produce effetti dalla data della delibera dell’Organo di Controllo che abbia sancito la sussistenza delle condizioni per l’adesione all’Associazione.

4.4 Qualora, a seguito dell’accoglimento di una richiesta di adesione, risultasse che, al momento della relativa presentazione, il soggetto interessato non possedeva taluno dei requisiti di cui all’ art. 4 lettera a, tale soggetto sarà automaticamente escluso dall’Associazione.

4.5 Il mantenimento della qualità di Associato negli anni solari successivi a quello di adesione è subordinato:
a) alla permanenza dei requisiti di cui all’ art. 4 lettera a;
b) al versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall’Assemblea degli Associati all’atto dell’approvazione del bilancio annuale.

4.6 Il sopravvenuto venir meno dei requisiti di cui all’ art 4 lettera a determina l’automatica esclusione dell’Associato.

4.7 Il ritardo nel versamento della quota associativa annuale comporta l’automatica sospensione dell’Associato. L’Associato in mora nel versamento della quota associativa annuale per due anni solari consecutivi è automaticamente escluso dall’Associazione.

4.8 Il venir meno dei requisiti richiesti per il mantenimento della qualità di Associato è in ogni caso dichiarato con delibera dell’Organo di Controllo.

4.9 E’ istituto il Libro degli Associati, anche in forma elettronica, in cui devono essere riportati i dati identificativi (dati anagrafici e residenza per le persone fisiche, denominazione o ragione sociale e sede per quelle giuridiche e gli enti anche privi di personalità giuridica), nonché l’indirizzo mail e la data di adesione. Il Libro degli Associati è tenuto a cura del Presidente dell’Associazione. Tale libro potrà essere reso visibile anche su blockchain. L’associazione potrà rendere noti i nomi di tutti gli associati, dei componenti del direttivo e di tutti gli organi dell’associazione anche sul proprio sito web o su altri canali di comunicazione che saranno attivati.

4.10 Per tutti i rapporti con l’Associazione, gli Associati eleggono domicilio nell’indirizzo risultante dal Libro degli Associati; è onere dell’Associato comunicare qualsiasi variazione di tale indirizzo.

4.11 Gli associati si distinguono in cinque categorie:
• Sono soci fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione.
• Sono soci ordinari: tutti quelli, persone fisiche o giuridiche, associazioni ed enti che condividono le finalità dell’associazione.
• Sono soci sostenitori o promotori: coloro che, condividendo gli scopi della associazione, vogliono testimoniare la loro solidarietà mediante contribuzione economica o tramite attività operative all’interno dell’associazione.
• Sono soci onorari: le persone fisiche che, senza diritto di voto, saranno invitate a far parte dell’associazione per particolari meriti professionali o scientifici.
• Sono soci a progetto: tutti quelli, persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti, rete d’imprese che condividono le finalità dell’associazione che chiedono di aderire ad uno o più progetti promossi dall’associazione.

Articolo 5

Organi Sociali

Sono organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea generale associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) il Collegio dei Probiviri.
6) Consiglio Nazionale.

Articolo 6

Assemblea degli Associati

L’Assemblea generale è il massimo organo deliberativo dell’Associazione.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
E’ di competenza dell’assemblea ordinaria :
1) stabilire le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo dell’associazione.
2) approvare il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione illustrativa predisposti dal Consiglio Direttivo;
3) stabilire su proposta del Consiglio Direttivo l’importo della quota associativa;
4) deliberare su ogni altro punto all’ordine del giorno;
5) eleggere ogni 5 (cinque) anni in apposite sedute il Presidente, Vicepresidente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri;
6) deliberare sulle modifiche dello statuto;
7) deliberare sullo scioglimento dell’associazione e sulla nomina dei liquidatori.
8) Deliberare sulla variazione della denominazione dell’ Associazione .
L’assemblea è convocata dal Presidente con avviso esposto presso le sedi sociali e/o comunicazioni a mezzo posta – email – manifesti – canali social – avviso stampa almeno una volta l’anno con preavviso di trenta giorni.
L’assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal consigliere più anziano; il Presidente nomina fra i soci il segretario dell’assemblea.
Hanno diritto al voto tutti gli associati fondatori ed ordinari di maggiori d’età, in regola col versamento della quota associativa ed iscritti al Libro dei soci presso la sede sociale.
Il diritto di voto potrà essere espresso anche attraverso DLT.
Ogni socio può detenere al massimo una delega che va consegnata al Presidente prima dell’inizio dell’assemblea.
Le votazioni si effettuano a voto palese ovvero attraverso tecnologie DLT.
L’assemblea è valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
L’assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria tutte le volte che ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati, tutte le volte che il consiglio direttivo le reputi necessario, tutte le volte che il Collegio dei Revisori o dei Probiviri ne facciano richiesta.
L’assemblea straordinaria è valida se sono rispettate le regole dell’assemblea ordinaria.

Articolo 7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è scelto dal Presidente, dura cinque anni ed è rieleggibile; è composto da minimo tre a massimo 21 membri compreso il presidente a cui possono aggiungersi altri 10 membri provenienti dal consiglio nazionale con rotazione annuale ed i delegati esteri nominati dal Presidente. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. Il Consiglio Direttivo potrà colmare per cooptazione eventuali vacanze tra un’assemblea e l’altra da parte dello stesso Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo potrà colmare eventuali vacanze intervenute per dimissioni o decadenza del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo:
1) elabora e trasmette il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo, e la relazione illustrativa all’Assemblea generale, al Collegio dei Revisori dei Conti (se costituito) per il controllo di legittimità;
2) propone per l’approvazione l’importo della quota associativa all’Assemblea generale;
3) delibera sulle iscrizioni degli associati come previsto dall’articolo 4°;
4) delibera in merito all’organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari anche mediante la costituzione di appositi enti e società su proposta del Presidente ed in attuazione delle decisioni dell’assemblea;
5) provvede alla gestione ordinaria e continuativa dell’associazione;
6) provvede a deliberare sulle eventuali richieste di affidamento bancario e/o prestiti, leasing, mutui ad assumere obbligazioni passive e/o ipotecarie e cambiarie, a prestare avalli e concedere
garanzie a favore di terzi, provvede a consentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie;
7) delibera sulla cessazione dell’adesione con provvedimento motivato delle associazioni aderenti;
8) delibera sull’assunzione e licenziamento dei dipendenti e sui provvedimenti disciplinari, predispone i regolamenti aziendali;
9) delibera su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza.
10) delibera sul coinvolgimento di invitati alle proprie convocazioni.
Il Consiglio è validamente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato mensilmente o trimestralmente dal Presidente.

 

Articolo 8

Il Presidente

Il Presidente rappresenta la sintesi dell’Associazione, è eletto dall’assemblea generale dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Presidente esprime e garantisce le caratteristiche peculiari dell’Associazione ed ha la responsabilità dell’attuazione delle scelte politiche.
Il Presidente presiede gli organi ed è il rappresentante legale dell’associazione; egli è investito di tutti i più ampi poteri e potrà conferire idonee procure ad altri dallo stesso all’uopo designati.
Il Presidente potrà aprire rapporti di conto corrente bancari e/o postali, libretti di risparmio postali e/o bancari; il Presidente non può aprire linee di credito senza la delibera del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento, Il Vicepresidente oppure il consigliere più anziano può sostituirlo solo se espressamente delegato con idonea procura.
Il Presidente stabilisce gli ordini del giorno delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può deliberare specifici rapporti di adesione con altre organizzazioni nell’ambito di una propria autonomia giuridica ed organizzativa. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima riunione successiva.
Il presidente nomina il Centro Studi ed il Comitato scientifico.
Il presidente puo’ nominare un consiglio nazionale giovani composto da uomini e donne under 35.
Il presidente può nominare delegati esteri, provinciali e comunali dell’associazione.
Il presidente nomina il tesoriere ed il segretario generale.

Articolo 9

Collegio revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto, nel caso il numero dei soci fondatori superi i 100 associati, dall’Assemblea generale in numero di tre persone di cui uno eletto nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio ha l’obbligo di vigilare sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell’associazione. Il presidente del collegio dei revisori dei conti riferisce in assemblea dell’andamento della gestione economica finanziaria dell’associazione.

Articolo 10

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto, nel caso il numero dei soci fondatori superi i 100 soci, dall’Assemblea generale in numero di tre persone di cui uno eletto nella qualità di Presidente del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri approva il proprio regolamento interno nella sua prima seduta e ha il compito di decidere su istanza di ogni interessato, in punto della sola legittimità, in ordine al rispetto delle norme statutarie e regolamentari da parte degli organi dell’associazione.

Articolo 11

Consiglio Nazionale

Il consiglio Nazionale e’ composto dal Presidente, dal Vice presidente, e dai rappresentanti regionali dell’associazione e delle città metropolitane, scelti dal presidente, per un massimo di 100 componenti e resta in carica 2 anni.
Contribuisce a delineare le linee guida dell’associazione da proporre al consiglio direttivo e a diffondere i principi dell’associazione a livello regionale.
Ogni anno a rotazione tra gli eletti contribuisce a formare il consiglio direttivo con 10 membri.
Si riunisce almeno 1 volta l’anno e delibera, le strategie di diffusione regionale in accordo con le linee guida date dal consiglio direttivo

Articolo 12

Sanzioni per gli Associati

L’associato o il dirigente che violi i propri doveri verso l’Associazione o non osservi gli obblighi derivanti dal presente statuto incorre nelle seguenti sanzioni:
1) biasimo scritto;
2) destituzione dalla carica;
3) sospensione da uno a sei mesi dall’esercizio delle facoltà di associato o dirigente;
4) espulsione dall’associazione.
Compete al Consiglio Direttivo assumere le decisioni di cui sopra; contro tali decisioni è possibile presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri il quale esamina tutti i casi disciplinari.

Articolo 13

Sedi territoriali

L’associazione è articolata sul territorio con sede regionale, provinciali, interprovinciali, metropolitane, comprensoriali, comunali e con associazioni di mestiere. Ognuna di dette sedi è amministrativamente, finanziariamente e contabilmente autonoma, adotta un proprio statuto che recepisce lo statuto dell’associazione nazionale. Ognuna di dette sedi ha proprie autonomie organizzative, ed in alcun modo le loro decisioni impegnano l’associazione nazionale.
E’ facoltà del Presidente, in quelle aree geografiche dove non sono presenti sedi costituite, nominare propri delegati con il preciso compito di allargare la base associativa.

Articolo 14

Gratuità delle cariche elettive

Tutte le cariche previste e scaturenti dal presente statuto sono elettive e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.

Articolo 15

Logo dell’Associazione

Il logotipo dell’associazione è costituito dalla scritta “Itali4blockchain” oppure “Italia4blockchain” cosi’ come depositato sulle DLT.


Articolo 16

Altre disposizioni

All’atto di costituzione dell’associazione ed in prima attuazione si stabiliscono le sotto elencate norme in deroga al presente statuto che cesseranno entro 3 anni della prima assemblea:
• Viene nominato il Presidente, che può nominare il vice presidente ed il segretario generale.
• Entro 120 giorni il Presidente propone il consiglio direttivo all’assemblea dei soci.
• Registra l’associazione alla camera di commercio ed apre un conto corrente bancario.
• sino alla prima assemblea, la presidenza potrà apportare le richieste modifiche al presente statuto sottoponendole alla ratifica del Consiglio Direttivo;
• in prima attuazione e fino alla prima assemblea, le nomine e le altre attività correnti ordinarie e straordinarie, compresa l’approvazione del bilancio, previste dal presente statuto sono effettuate dal Presidente, Vicepresidente e segretario generale.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

P.IVA 10702310961
C.F. 97839060155

PEC: italia4blockchain@legalmail.it
www.italia4blockchain.it

Siamo in

Via Brembo 27
20139, Milano, Italia

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